Partendo dal presupposto che la sicurezza dei prodotti alimentari deve essere una qualità intrinseca degli stessi o, in altre parole, un prerequisito per la vendita, l’Unione Europea ha introdotto l’obbligo dell’autocontrollo in tutte le aziende, gli esercizi commerciali, i magazzini di stoccaggio, le attività di distribuzione che operano nel settore alimentare ma anche ristoranti, self service, bar e mense.
Il piano di autocontrollo aziendale deve essere concretamente applicabile ed applicato, pena la sua sostanziale inefficacia. L’efficacia è cioè legata alla reale possibilità di armonizzare le esigenze della sicurezza con le possibilità strutturali ed economiche delle aziende.
HACCP: Unione Europea ha introdotto l’obbligo dell’autocontrollo in tutte le aziende, gli esercizi commerciali, i magazzini di stoccaggio, le attività di distribuzione che operano nel settore alimentare ma anche ristoranti, self service, bar e mense.
L’ articolo 5, paragrafo 1, del Regolamento CE 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’ igiene dei prodotti alimentari stabilisce che gli operatori del settore alimentare predispongano, attuino e mantengano una o più procedure permanenti, basate sui principi del sistema HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point = analisi dei rischi e punti di controllo critici).